Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11901 del 12 dicembre 1985
ECLI:IT:CASS:1985:11901PEN
Massima
Massima ufficiale
La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. si configura come un reato di danno e non di pericolo, per cui in simile ipotesi criminosa si impone al giudice di accertare in concreto l'evento specifico devastante o deturpante, in quanto la alterazione dello stato dei luoghi non si identifica di per sé con l'alterazione delle bellezze naturali. Ne consegue che, qualora si costruisca un manufatto, non è sufficiente, ai fini della ravvisabilità del reato su indicato, l'esecuzione dell'opera senza la prescritta autorizzazione della autorità competente né la semplice alterazione della cosa sottoposta a vincolo, ma è necessario che tale alterazione abbia cagionato la distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali.
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