Cassazione penale Sez. I sentenza n. 24705 del 8 giugno 2023

ECLI:IT:CASS:2023:24705PEN

Massima

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Il giudice di sorveglianza, nel valutare la concessione di permessi premio ai detenuti condannati per reati di associazione mafiosa o aggravati dal metodo mafioso che non hanno collaborato con la giustizia, deve compiere un esame concreto e individualizzato del percorso rieducativo del detenuto, verificando l'effettiva rescissione dei legami con la criminalità organizzata di appartenenza e l'assenza di pericolo di ripristino di tali collegamenti, sulla base di elementi specifici e congrui allegati dal detenuto a sostegno della sua richiesta. La mera dichiarazione di dissociazione, in assenza di riscontri fattuali, non è sufficiente a superare la presunzione di pericolosità sociale del detenuto non collaborante, dovendo il giudice valutare con rigore la concreta evoluzione del percorso trattamentale e l'effettiva presa di distanza del detenuto dal contesto criminale di provenienza. Solo l'acquisizione di elementi che escludano sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del loro ripristino, consente di superare il divieto di concessione dei permessi premio previsto dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, in attuazione dei principi di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena sanciti dalla Corte Costituzionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. LIUNI Teresa - rel. Consigliere

Dott. APRILE Ercole - Consigliere

Dott. RUSSO Carmine - Consigliere

Dott. MELE M.Elena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 23/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, PIERGIORGIO MOROSINI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23/11/2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del 23/3/2021 con cui il Magistrato di sorveglianza in sede aveva respinto la richiesta …

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