Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10595 del 28 novembre 1996

ECLI:IT:CASS:1996:10595CIV

Massima

Massima ufficiale
Secondo il principio espresso dall'art. 23, secondo comma, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con D.P.R. n. 148 del 1988, le sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni valutarie si applicano - come gia` nel previgente regime di cui al combinato disposto dell'art. 3 del R.D.L. n. 1928 del 1938 e dell'art. 20 della legge n. 4 del 1929 - ai fatti commessi quando le relative disposizioni di previsione erano in vigore, con la conseguenza della irretroattivita` della disposizione modificatrice successiva (che non disponga diversamente) sia essa favorevole o sfavorevole all'autore dell'illecito, senza che, in presenza di siffatta norma speciale, possa trovare applicazione il principio - contenuto nell'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen. - dell'applicazione della norma successiva piu` favorevole all'incolpato. Pertanto, le liberalizzazioni valutarie introdotte col D.M. 27 aprile 1990 non escludono la sanzionabilita` di comportamenti considerati illeciti dalla disciplina vigente all'epoca dei medesimi ed assoggettati alle suddette sanzioni.   conforme:

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