Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10146 del 10 marzo 2015

ECLI:IT:CASS:2015:10146PEN

Massima

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La misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata anche in assenza dell'attuale pericolosità sociale del proposto, in quanto la confisca di prevenzione ha natura preventiva e non sanzionatoria, essendo assimilabile alle misure di sicurezza. Pertanto, ai sensi dell'art. 200 c.p., la confisca può essere disposta anche per fatti precedenti all'entrata in vigore della relativa disciplina legislativa, purché il giudice accerti la pericolosità sociale del proposto, anche se ne esclude l'attualità. L'applicazione della confisca di prevenzione non è subordinata alla dimostrazione della provenienza illecita dei singoli beni, essendo sufficiente l'accertamento della sproporzione tra il patrimonio e i redditi dichiarati, salvo che il proposto non fornisca la prova della legittima provenienza dei beni. Tale prova non può essere data attraverso la mera allegazione di redditi da evasione fiscale, in quanto le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso. Inoltre, il fatto che i redditi non dichiarati siano stati successivamente condonati non ne muta la natura intrinsecamente illecita, rilevante ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il termine annuale di decadenza del sequestro, eventualmente prorogabile, non trova applicazione quando la confisca sia stata adottata contestualmente al provvedimento che ha disposto la misura di prevenzione personale, in quanto in tal caso il termine non ha rilevanza. Infine, la valutazione della pericolosità sociale del proposto ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale deve essere fondata su specifici elementi sintomatici della sua partecipazione a un sodalizio criminale qualificato, essendo necessario accertare il suo recesso personale da tale organizzazione o la disintegrazione di questa per escludere l'attualità della pericolosità.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente

Dott. LEO Guglielmo - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

2) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

3) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

4) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

5) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

6) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso il decreto n. 185/2013 Corte di Appello di Palermo del 16/09/2013;

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;

lette le note scritte del pubblico ministero in persona del sostituto PG, Dott. C. Stabile, che ha concluso per il riget…

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