Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7873 del 9 luglio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:7873PEN

Massima

Massima ufficiale
La normativa in materia di sostanze stupefacenti introdotta con legge 26 giugno 1990 n. 162 ha inteso dettare una disciplina sanzionatoria piu` severa e rigida di quella preesistente, aumentando l'entita` delle pene previste per le singole infrazioni, onde l'ipotesi del fatto di lieve entita` non puo` essere ritenuta oggetto di un trattamento meno severo rispetto a quello previsto dall'art. 72 della legge n. 685 del 1975 che punisce la detenzione di una modica quantita` di sostanza stupefacente. Ne consegue che l'elemento di valutazione non esclusivo, ma pur tuttavia non superabile, e` quello che concerne la quantita` in relazione alla qualita` della sostanza stupefacente detenuta che, pur non identificabile con la "modica quantita`", non deve tuttavia superare una ridotta e modesta entita`, tale comunque da escludere una pericolosa diffusibilita` o cedibilita` a terzi della sostanza stupefacente detenuta. (Fattispecie relativa a detenzione di gr. 3,5 di marijuana e di gr. 18,77 di eroina pura).    conforme: Sen 12/09/1991 9148 sez U Pen

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