Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 10166 del 2022

ECLI:IT:TARLAZ:2022:10166SENT

Massima

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Il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all'estero è subordinato alla corrispondenza tra il titolo abilitativo ottenuto nello Stato membro di origine e la classe di concorso per la quale si chiede il riconoscimento in Italia. L'Amministrazione italiana non può riconoscere un titolo abilitativo estero per classi di concorso diverse e non corrispondenti a quelle per le quali il titolo è stato rilasciato nello Stato membro di origine, in quanto ciò comporterebbe l'attribuzione di un quid pluris rispetto a quanto il richiedente è autorizzato ad insegnare nel Paese in cui ha maturato il titolo idoneativo. Pertanto, il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero è limitato alle sole materie e classi di concorso per le quali il titolo abilitativo estero attesta espressamente il diritto all'insegnamento, senza possibilità di estensione ad ambiti disciplinari diversi, anche se affini, non contemplati nell'attestazione estera. L'Amministrazione è tenuta a valutare la corrispondenza sostanziale tra il titolo abilitativo estero e le classi di concorso richieste, senza necessità di un'analitica comparazione degli esami sostenuti, qualora emerga una differenza ontologica tra il settore oggetto dell'abilitazione estera e quello delle classi di concorso per le quali è richiesto il riconoscimento. In tali casi, non trovano applicazione misure compensative, in quanto l'attribuzione di un'abilitazione per classi di concorso diverse da quelle risultanti dal titolo estero si tradurrebbe in un indebito aggiramento della procedura abilitativa prevista dall'ordinamento interno.

Sentenza completa

Pubblicato il 18/07/2022

N. 10166/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09901/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9901 del 2021, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis))' Longis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento di rigetto prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMNTALI.R.0001247.26-07-2021 dell'istanza di riconoscimento formazione professionale non comunicato a…

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