Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1266 del 2008

ECLI:IT:TARNA:2008:1266SENT

Massima

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Il termine di decadenza di cui all'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998, sostituito dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, opera quale limite alla proponibilità della domanda giudiziale nel processo amministrativo, e non incide sulla persistenza della giurisdizione amministrativa. Pertanto, il ricorso proposto oltre il termine del 15 settembre 2000 per controversie i cui fatti costitutivi si collocano prima del 30 giugno 1998 deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la mancata osservanza di tale termine determina la decadenza sostanziale dell'azione, a prescindere dalla tempestiva notifica del ricorso. La legittimità costituzionale di tale disciplina è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale, in quanto il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici con quella di tutela giurisdizionale, senza incidere sulla persistenza della giurisdizione amministrativa. Pertanto, il giudice amministrativo, in presenza di un ricorso proposto oltre il termine di decadenza, è tenuto a dichiararne l'inammissibilità, non potendo entrare nel merito della controversia.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI QUINTA SEZIONE nelle persone dei Signori: ((omissis)) ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 9674/2000 proposto da Ro. Ma., rappresentato e difeso dall'avv. Gi. Sa. con lo stesso domiciliato in Na. VIA De. Mi. n. (...), contro AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE An. Ca., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. Avv. Fe. La., con domicilio eletto in Na., Via Ca., (...); per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità professionale di rischio radiologico relativa ai periodi indicati in ricorso, nonché al riconoscimento e alla corresponsione dell'indennizzo relativo al congedo aggiuntivo annuale di 15 giorni di riposo biologico di cui al D.P.R. 25.6.1983; Visto il ricorso, Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Visto l'atto di costituzione in gi…

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