Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25255 del 12 luglio 2005

ECLI:IT:CASS:2005:25255PEN

Massima

Massima ufficiale
L'inosservanza dell'obbligo di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo di rovina in edifici o altre costruzioni (art. 677 c.p.) è reato proprio che può essere commesso dal soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l'obbligo - per fonte legale o convenzionale - di conservazione o vigilanza sul bene, sempre che, trattandosi di obblighi alternativi e non sussidiari, vi sia una verifica circa l'esistenza delle disposizioni normative attributive di specifici obblighi di conservazione o vigilanza. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che il Soprintendente ai beni ambientali è obbligato ex art. 37 D.L.vo n. 490 del 1990, ad assicurare la conservazione dei beni culturali e ad impedire il loro deterioramento, nel caso minaccino rovina, intervenendo direttamente o imponendo al proprietario l'esecuzione dei lavori necessari, da svolgere sotto la sua vigilanza).

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.