Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4612 del 7 gennaio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:4612PEN

Massima

Massima ufficiale
Non e` ravvisabile la violazione degli artt. 309 comma quinto e 291 cod.  proc. pen. nella trasmissione da parte del pubblico ministero al Tribunale in sede di riesame di atti di indagine nei quali non compaiano, e siano sostituiti con "omissis", i nominativi delle persone interrogate. La pubblica accusa e` tenuta a trasmettere al tribunale degli stessi atti presentati al giudice per le indagini preliminari quando, a norma dell`art. 291 predetto, ha proposto la richiesta della misura insieme agli "elementi su cui la richiesta si fonda". (Nella specie la S.C. ha ritenuto privi di fondamento i rilievi svolti dalla difesa, che ipotizzava la trasmissione al G.I.P. di atti privi di "omissis" diversi da quelli posti a disposizione del Tribunale del riesame, non potendosi, in assenza di altri elementi presumere un comportamento del pubblico ministero contrario alle norme processuali).     da vedere: Sen 27/07/1992 2919 sez 1 Pen Sen 20/08/1992 2954 sez 6 Pen Sen 28/08/1992 3025 sez 6 Pen

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