Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6877 del 14 giugno 1994

ECLI:IT:CASS:1994:6877PEN

Massima

Massima ufficiale
Nell`ipotesi di applicazione di pena su richiesta (art. 444 cod. proc.  pen.), la sostituzione della pena con la sanzione sostitutiva e` ammessa, ma solo se essa e` esplicitamente richiesta, non essendo consentito al giudice di apportare modifiche ai termini dell`accordo raggiunto tra le parti. Il giudice, infatti, a norma dell`art. 444 cod. proc. pen., ove abbia ritenuto corretto l`accordo intervenuto tra le parti, "dispone con sentenza l`applicazione della pena nella specie e nella misura indicata". Conseguentemente il giudice non soltanto non ha il potere di applicare la sanzione sostitutiva, ma non ha neppure l`obbligo di motivare sull`esclusione di essa.    conforme:

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