Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3012 del 11 gennaio 1990
ECLI:IT:CASS:1990:3012PEN
Massima
Massima ufficiale
L'art. 251, comma secondo d.l. 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) sancisce la revoca delle misure previste dall'art. 282 comma primo del codice abrogato, imposte anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, quando dalla loro esecuzione e` decorso un periodo di tempo pari a quello indicato nell'art. 308 comma primo c. p.p. ora in vigore. e, quest`ultima norma, al comma primo, sancisce che le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione e` decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'art. 303 dello stesso codice. Il richiamo alla generalita` dei termini previsti nella citata disposizione determina, pertanto, la rilevanza, non solo dei termini complessivi, ma anche di quelli intermedi. (fattispecie di decorso del termine anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado).
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