Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5981 del 22 agosto 1988

ECLI:IT:CASS:1988:5981PEN

Massima

Massima ufficiale
Il provvedimento di rigetto del ricorso avverso ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciato dalla corte di cassazione sul presupposto, rivelatosi successivamente erroneo, dell'omessa presentazione dei motivi di appello, è suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 149 cod. proc. PEN.. (nella specie la S.C. aveva rigettato il ricorso avverso ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello per omessa presentazione dei motivi e, investita successivamente, in sede di giudizio ex art. 631 cod. proc. pen., della esecuzione della sentenza di primo grado, aveva rilevato che in realtà i motivi di appello - mancanti nel fascicolo processuale all'atto della prima decisione, erano stati ritualmente presentati dall'imputato detenuto ai sensi dell'art. 80 cod. proc. pen., ma erano pervenuti per errore ad una sezione diversa dello stesso tribunale).

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