Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2956 del 29 luglio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2956PEN

Massima

Massima ufficiale
La richiesta di revoca della misura cautelare e` inammissibile allorche` si basi su censure che investano gli indizi originariamente posti a base del provvedimento restrittivo e rimasti immutati nella loro valenza. Il principio secondo cui i provvedimenti sottoposti ad impugnazione divengono definitivi qualora sia decorso il tempo per impugnarli o siano esauriti i gravami previsti, vale pure per i provvedimenti in materia di liberta` personale, che sono pero` caratterizzati da una definitivita` particolare, in quanto riconducibili alla categoria dei provvedimenti sottoposti alla regola "rebus sic stantibus" nel senso che lo stato di detenzione e` passibile di rivalutazione ogni volta che intervengano elementi che modificano il quadro di riferimento dei criteri in base ai quali la misura e` stata emessa.     da vedere: Sen 16/06/1994 2318 sez 1 Pen Sen 01/02/1993 4260 sez 1 Pen Sen 11/03/1994 423 sez 1 Pen Sen 27/10/1993 1781 sez 6 Pen

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