Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza breve n. 1143 del 2024

ECLI:IT:TARVEN:2024:1143SENB

Massima

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Il provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi e della carta europea d'armi da fuoco, adottato dalla Questura sulla base di una valutazione discrezionale della pericolosità sociale del titolare, può essere annullato dal giudice amministrativo solo in presenza di un vizio di legittimità, quale l'irragionevolezza, l'illogicità o la manifesta ingiustizia del provvedimento, non essendo sufficiente la mera allegazione della cessazione dell'interesse del ricorrente. Infatti, la tutela della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico, quale primario interesse pubblico, giustifica l'adozione di provvedimenti restrittivi della detenzione e del porto d'armi anche in assenza di un concreto pericolo attuale, purché la valutazione della pericolosità sociale del soggetto sia adeguatamente motivata e non risulti arbitraria o irragionevole. Pertanto, il giudice amministrativo, nel sindacare la legittimità di tali provvedimenti, deve limitarsi a verificare la correttezza del procedimento e la congruità della motivazione, senza poter sostituire la propria valutazione discrezionale a quella dell'autorità amministrativa competente. Ciò in quanto la tutela della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico, quale primario interesse pubblico, costituisce un limite all'esercizio dei diritti individuali, imponendo un bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato, che spetta all'amministrazione effettuare nell'esercizio del proprio potere discrezionale. Pertanto, il giudice amministrativo può annullare il provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi solo in presenza di un vizio di legittimità, quale l'irragionevolezza, l'illogicità o la manifesta ingiustizia del provvedimento, non essendo sufficiente la mera allegazione della cessazione dell'interesse del ricorrente.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/05/2024

N. 01143/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00621/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 74 e 72
bis
cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in -OMISSIS-, ((omissis)) n. 742;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante 
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
, in -OMISSIS-, ((omissis)) 63;
Prefettura di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;

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