Cassazione penale Sez. I sentenza n. 135 del 16 aprile 1987

ECLI:IT:CASS:1987:135PEN

Massima

Massima ufficiale
L`estradizione non costituisce una condizione di promuovibilita` del procedimento per l`applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di persona trasferitasi all`estero, cosi` come non e` prevista, nell`ambito della stessa materia, un`estradizione esecutiva. Infatti, non esiste alcuna disposizione legislativa analoga a quelle di cui agli artt. 1 e 25 della convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, che ammettono l`estradizione esecutiva per le misure di sicurezza, intese come "misure restrittive della liberta` personale" in aggiunta od in sostituzione di una pena, ordinate con sentenza di una giurisdizione ordinaria. Del resto la natura stessa del procedimento di prevenzione, che giudica della pericolosita` sociale di un soggetto anche prescindendo dalla commissione di reati, risulta incompatibile con i principi informatori dell`istituto della estradizione.   da vedere: [p80\00485]

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