Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6273 del 4 luglio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:6273PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di corruzione di cui all'art. 318 cod. pen. si consuma al momento della promessa del denaro, poiché la consegna di esso va considerata come esecuzione dell'illecito contratto.

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