Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1190 del 10 luglio 1990
ECLI:IT:CASS:1990:1190PEN
Massima
Massima ufficiale
A norma dell'art. 250 D.L.G. 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione, coordinamento e transitorie del nuovo cod. di proc. pen.) per i provvedimenti relativi alle misure cautelari personali legittimamente emessi sulla base dei principi vigenti all'epoca della loro emissione, non è prevista una caducazione automatica ma soltanto una possibilità di revoca qualora non ricorrano i presupposti indicati dall'ultima parte del comma primo dello stesso articolo, che richiama gli art. 273, 274 e 280 cod. proc. pen. 1988.
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