Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 2504 del 2020

ECLI:IT:TARCT:2020:2504SENT

Massima

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La realizzazione di infrastrutture per l'espletamento di servizi di telefonia cellulare, quali stazioni radio-base, è assistita da implicita dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi della normativa vigente. Tali infrastrutture, qualificate come opere di interesse nazionale strategico, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e possono essere realizzate mediante denuncia di inizio attività, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e di localizzazione degli impianti, purché siano rispettati i valori di campo elettromagnetico maggiormente cautelativi. I Comuni possono adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ma tali regolamenti devono essere conformi alla disciplina nazionale e regionale di settore e non possono imporre limiti o condizioni che si pongano in contrasto con le previsioni di legge in materia. In particolare, l'imposizione di una fascia di rispetto di cento metri dai fabbricati più vicini, in assenza di adeguata motivazione tecnico-scientifica, risulta immotivata ed illogica, in quanto la vigente normativa si limita a prescrivere esclusivamente il rispetto dei valori di campo elettromagnetico maggiormente cautelativi, senza vietare l'installazione di tali impianti all'interno o in prossimità delle zone residenziali. Inoltre, la procedura relativa alla denuncia di inizio attività non impone la richiesta del parere della Commissione Edilizia, né la comunicazione di avvio del procedimento nel caso di adozione di regolamenti comunali, per i quali, tra l'altro, non vige alcun obbligo di motivazione. Infine, qualora nel corso del giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto solo se sussiste l'interesse ai fini risarcitori, il quale deve essere adeguatamente circostanziato dalla parte ricorrente per consentire una puntuale verifica in ordine alla sua serietà e consistenza.

Sentenza completa

Pubblicato il 09/10/2020

N. 02504/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01634/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2003, proposto da
Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Wind Tre S.p.A, in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Catania, Via Vecchia Ognina 142/B;

contro

Comune di Giarre, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso la stessa, in Catania, ((omissis)) 303;

per l'annullamento

a) del provvedimento, privo di numero e di data, con cui il Comune di Giarre ha espresso il proprio diniego…

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