ECLI:IT:CASS:2002:33128PEN
Il 24 ottobre 2001 il tribunale di Roma ha confermato il provvedimento con cui il g.i.p. della medesima città il 13 luglio 2001 aveva respinto la richiesta di perdita d'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere per la mancata assunzione dell'interrogatorio nei termini dell'articolo 294 cod. proc. pen.
Ricorre il difensore, deducendo la violazione del citato art. 294. In particolare sostiene che la privazione della libertà è avvenuta il 31 maggio 2001 alle ore 13,10 e non alle ore 17,45, momento in cui è stato redatto il verbale. Afferma che l'interrogatorio è stato fissato per il 4 giugno alle ore 12,15 ma è iniziato oltre le ore 13,10. Conclude che la decorrenza del termine di cinque giorni è avvenuta, poiché in questa materia si tiene conto non del calendario comune ma del momento dell'esecuzione.
Il ricorso è infondato.
L'art. 294 stabilisce che l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale dev…
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