Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2724 del 25 luglio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:2724PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8, comma secondo, della legge n. 772 del 1972 (recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) sollevata sul rilievo che la giurisdizione del giudice militare prevista per il reato da tale norma contemplato contrasterebbe con il disposto degli artt. 52 e 103 ultimo comma Cost.. E` infatti indubbio che il soggetto attivo del reato di rifiuto del servizio militare, sia che lo si consideri come "militare in congedo provvisorio chiamato alle armi", sia che lo si qualifichi come "militare in servizio" e` comunque un appartenente alle forze armate; invero dal giorno stabilito per la presentazione alle armi l'arruolato acquista pienamente lo stato di militare ed e` tenuto ai correlativi doveri che hanno rilievo costituzionale proprio alla stregua dei principi enunciati nell'art. 52 Cost..   da vedere:

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