Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 26096 del 11 dicembre 2014

ECLI:IT:CASS:2014:26096CIV

Massima

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Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara ed esauriente esposizione sommaria dei fatti di causa, dalla quale risultino le reciproche pretese delle parti, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte, lo svolgimento della vicenda processuale nelle sue articolazioni, nonché le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa. Pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile qualora non rispetti tali requisiti, non essendo possibile distinguere tra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente ai fini dell'applicazione della relativa sanzione. Inoltre, il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica e puntuale di tutti gli elementi utili affinché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate. Il mancato rispetto di tali requisiti comporta l'inammissibilità del ricorso.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21181/2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) O (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 1706/2012 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 26/06/2012;

udita la…

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