Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 107 del 13 maggio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:107PEN

Massima

Massima ufficiale
La nullità concernente la fase di convalida non si riverbera sul provvedimento con cui, subito dopo la conclusione della stessa fase, venga disposta l'applicazione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 391, quinto comma cod. proc. pen., attesa l'autonomia logico-giuridica di un tale provvedimento dal controllo di legittimità dell'arresto (o del fermo), rispetto al quale può essere temporalmente anche separato. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il mancato avviso al difensore di fiducia dell'udienza di convalida, se determina la nullità dell'ordinanza di cui all'art. 391, quarto comma, cod. proc. pen., non si comunica al provvedimento di applicazione della misura coercitiva disposta ai sensi dell'art. 391, quinto comma).

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