Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3306 del 6 aprile 1987

ECLI:IT:CASS:1987:3306CIV

Massima

Massima ufficiale
La manifesta infondatezza del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, e la sua ricollegabilita` a finalita` meramente dilatorie del giudizio di merito, giustificano la condanna della parte istante al risarcimento dei danni per responsabilita` processuale, ai sensi dell'art. 96 c. p. c., ed inoltre, ove la paternita` dell'iniziativa, per modalita` e tempi, debba farsi risalire al difensore, rendono configurabile a suo carico una infrazione disciplinare, per violazione dei doveri di lealta` e correttezza nel corso del processo, con conseguente dovere della suprema corte di riferire i fatti all'autorita` titolare del potere disciplinare, a norma dell'art. 88 secondo comma c. p. c. .  da vedere: Sen 03/11/1986 6420 sez U Civ

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