Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12140 del 22 marzo 2024

ECLI:IT:CASS:2024:12140PEN

Massima

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Il dolo di incendio, che integra il reato di cui all'art. 423 c.p., si distingue dal dolo di danneggiamento seguito da incendio di cui all'art. 635 c.p. in base all'elemento psicologico: mentre nel primo caso l'agente agisce con la volontà di cagionare l'evento con fiamme che tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, nel secondo caso l'agente agisce con il solo dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con tali caratteristiche o il pericolo di siffatto evento. Il giudizio sulla ricorrenza del pericolo d'incendio, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 423 c.p., va formulato sulla base di una prognosi postuma, ex ante e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l'intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme. Pertanto, il pericolo per l'incolumità pubblica deve essere valutato non solo in relazione alle dimensioni e alla tendenza alla propagazione delle fiamme, ma anche alle loro dirette conseguenze, quali il calore, il fumo, la mancanza di ossigeno e l'eventuale sprigionarsi di gas pericolosi, a prescindere dall'entità dei danni effettivamente cagionati. Ai fini della configurabilità del dolo d'incendio, il giudice non può limitarsi a una mera adesione alle dichiarazioni dell'indagato, ma deve valutare complessivamente le modalità della condotta, quali il versamento di combustibile su vasta area, la scelta di strutture facilmente infiammabili, la tempistica notturna, la sequenza repentina delle azioni, elementi che possono essere indicativi della volontà dell'agente di cagionare l'evento con fiamme tendenti a propagarsi e a creare pericolo per la pubblica incolumità. Il deficit motivazionale del giudice di merito, che non abbia adeguatamente confutato gli elementi posti a fondamento dell'ordinanza genetica, rende il percorso giustificativo sostanzialmente apparente, determinando l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. LIUNI Teresa - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. LANNA Angelo Valerio - Consigliere

Dott. TOSCANI Eva - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA
nel procedimento a carico di:
Ca.An. nato a P il (Omissis)
avverso l'ordinanza del 27/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale del riesame di Messina, accogliendo la richiesta di Ca.An., sottoposto a indagini per il reato di cui all'art. 423 cod. pen.,…

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