Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 922 del 12 febbraio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:922PEN

Massima

Massima ufficiale
La prescrizione delle violazioni depenalizzate del codice stradale non può conservare il carattere penalistico perduto dalle violazioni stesse e deve, pertanto, per quanto concerne il termine stabilito dall'art 12 della legge di depenalizzazione del 1967, ritenersi unicamente soggetta alla disciplina civilistica di cui agli artt 2943 e 2945 cod civ. (fattispecie in tema di violazione dell'art 121 cod strad, così come modificato dall'art 5 legge 5 maggio 1976 n 313, e relativa alla eccedenza di carico non superiore ai trenta quintali, sanzionabile in via amministrativa ex art 6 legge citata, che si richiama alla legge sulla depenalizzazione del 3 maggio 1967 n 317).

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