Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5392 del 6 giugno 1983

ECLI:IT:CASS:1983:5392PEN

Massima

Massima ufficiale
Il criterio distintivo tra i due reati di truffa commessa ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario e di estorsione, va individuato nel diverso atteggiamento psicologico dei soggetti passivi nel sottomettersi all'ingiusto danno. Infatti, nel delitto di truffa aggravata il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente dallo stesso agente, di tal che l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina perché tratto in errore dalla prospettazione di un pericolo solo immaginario. Nel delitto di estorsione, invece, il danno è prospettato come certo e ad opera dell'agente o di altri allo stesso collegati, per cui l'offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il profitto preteso o di subire il male minacciato.

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