Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4889 del 8 febbraio 2006
ECLI:IT:CASS:2006:4889PEN
Massima
Massima ufficiale
In virtù della previsione di cui all'art. 168, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 1 L. n. 128 del 2001, è legittima la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, in sede esecutiva, qualora esso sia stato concesso in violazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - per il quale detto beneficio non può essere concesso più di una volta, salva l'ipotesi prevista dalla legge - a condizione che la sentenza che abbia illegittimamente concesso il beneficio per la terza volta sia divenuta irrevocabile successivamente all'entrata in vigore della novella legislativa.
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