Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3193 del 2017

ECLI:IT:TARNA:2017:3193SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l'esecuzione di una sentenza definitiva che ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata del processo, afferma che: 1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è legittimato passivamente nei giudizi per l'esecuzione del giudicato che condanna l'Amministrazione a corrispondere l'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, essendo il giudizio che ha originato l'indennizzo incardinato presso il giudice amministrativo. 2. Ricorrendo tutti i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda, in quanto la decisione della Corte di Appello è definitiva, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo liquidato come spese processuali rimborsate nel corso del giudizio per l'equa riparazione a titolo di eccessiva durata del processo e degli interessi come nella medesima decisione indicati, a condizione dell'integrale assolvimento dell'obbligo dichiarativo previsto dalla legge di stabilità n. 208 del 2015. 3. In caso di inutile decorso del termine assegnato per l'esecuzione spontanea, il Tribunale nomina un Commissario ad acta, individuato tra i dirigenti della medesima amministrazione, che entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente, previa verifica dell'assolvimento del predetto obbligo dichiarativo. 4. Il Tribunale, riconoscendo l'applicabilità dell'istituto dell'astreinte all'ottemperanza delle sentenze recanti condanna al pagamento di somme di denaro, condanna il Ministero a corrispondere al ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, a decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e non oltre lo scadere del termine per l'insediamento del Commissario ad acta. 5. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell'Amministrazione inadempiente, tenendo conto della serialità del contenzioso.

Sentenza completa

Pubblicato il 12/06/2017

N. 03193/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06424/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6424 del 2014, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Napoli, piazza Salvatore di Giacomo N. 123;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza sul procedimento di cui al n. 269/2012V.G. R.G. del 29 maggio 2012 emesso dalla Corte di Appello di Napoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gl…

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