Consiglio di Stato sentenza n. 2253 del 2006

ECLI:IT:CDS:2006:2253SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, costituisce un obbligo per la pubblica amministrazione ogni qualvolta la partecipazione dei soggetti interessati possa apportare un contributo utile all'attività amministrativa, in quanto strumentale alla valorizzazione del metodo dialettico e alla tutela degli interessi coinvolti. Tale obbligo sussiste anche in presenza di procedimenti connotati da ampi margini di discrezionalità amministrativa, salvo che l'amministrazione non dimostri che il contenuto del provvedimento finale non sarebbe comunque potuto essere diverso. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, pertanto, comporta l'illegittimità dell'atto conclusivo, non potendosi escludere aprioristicamente che il contributo partecipativo del soggetto interessato avrebbe potuto incidere sulla determinazione finale, con conseguente necessità di riedizione del procedimento e valutazione della posizione giuridica vantata dal ricorrente ai fini dell'eventuale risarcimento del danno.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello nr. 4615/2005 R.G. proposto da Mo. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Gi. Pe. e Fe. Ma. e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Ro., Corso del Ri. 11,
CONTRO
Il Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Ro., Via dei Po., 12;
e nei confronti di
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Autorità di gestione dei rifiuti del Bacino LE/(...), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Società c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr…

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