Cassazione penale Sez. II sentenza n. 29501 del 13 giugno 2017

ECLI:IT:CASS:2017:29501PEN

Massima

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Il vincolo associativo ai fini dell'integrazione del delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. può essere desunto anche dalla partecipazione ad un solo reato, quando il ruolo svolto e le modalità dell'azione presuppongono un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipi e siano perciò tali da evidenziare con certezza la sussistenza del vincolo. Non è necessaria la reciproca conoscenza di tutti gli associati e la loro interazione rispetto al programma criminoso, essendo dirimente la consapevolezza e la volontà di partecipare insieme ad almeno altre due persone ad una società strutturata. Una volta dimostrata l'esistenza dell'associazione per delinquere e individuati gli elementi sulla base dei quali possa affermarsi la cointeressenza di taluno nell'attività dell'associazione, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel determinato soggetto. Le dichiarazioni della persona offesa, cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione, essendo sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, la cui determinazione non è sindacabile in cassazione se non in caso di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente

Dott. RAGO Geppino - Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere

Dott. PARDO Ignazio - rel. Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/07/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. Aniello Roberto che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sent…

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