Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza breve n. 462 del 2014

ECLI:IT:TARBA:2014:462SENB

Massima

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Il titolare di un'autorizzazione comunale per la gestione di uno stabilimento balneare con posa in opera di ombrelloni e sdraio su area privata di pertinenza, non perde tale titolarità per il solo fatto di aver concesso in affitto l'attività principale di bar-ristorante-pizzeria insistente sulla medesima area, in quanto l'autorizzazione comunale per l'attività balneare accessoria permane in capo al titolare originario, non venendo meno il rapporto di pertinenzialità tra le due attività. Pertanto, l'Amministrazione comunale non può ordinare la cessazione dell'attività balneare e la chiusura dello stabilimento in assenza di una preventiva revoca o modifica dell'autorizzazione originariamente rilasciata. La massima giuridica si fonda sui seguenti principi: 1. L'autorizzazione comunale per la gestione di uno stabilimento balneare con posa in opera di ombrelloni e sdraio su area privata di pertinenza, costituisce un titolo abilitativo che permane in capo al soggetto originariamente autorizzato, anche in caso di concessione in affitto dell'attività principale di bar-ristorante-pizzeria insistente sulla medesima area. 2. Il rapporto di pertinenzialità tra l'attività balneare accessoria e l'attività principale di ristorazione non viene meno per il solo fatto della concessione in affitto di quest'ultima, essendo sufficiente la titolarità dell'autorizzazione originaria per l'esercizio dell'attività balneare. 3. L'Amministrazione comunale non può ordinare la cessazione dell'attività balneare e la chiusura dello stabilimento in assenza di una preventiva revoca o modifica dell'autorizzazione originariamente rilasciata, in quanto ciò violerebbe il principio di tutela dell'affidamento del titolare del provvedimento autorizzatorio. 4. Il provvedimento comunale che ordina la cessazione dell'attività balneare e la chiusura dello stabilimento, senza tenere conto della pregressa autorizzazione, è illegittimo per violazione dell'art. 86, comma 1, del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e per eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti.

Sentenza completa

N. 00140/2014
REG.RIC.

N. 00462/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00140/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex
art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2014, proposto da LG Tour s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Follieri, Ilde Follieri e Domenico Afferrante, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro

Comune di Rodi Garganico, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Fasanella, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio L. Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;

per l’annullamento,

previa emanazione di idonea misura cautelare,

- dell’ordinanza n. 64 del 7.11.2013 del Responsabile del Settore P.M. e P.A. del Comune di Rodi Garganico…

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