Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3346 del 11 dicembre 1996

ECLI:IT:CASS:1996:3346PEN

Massima

Massima ufficiale
Il provvedimento di rinnovo della misura coercitiva della custodia in carcere disposta per esigenze probatorie deve, ai sensi dell'art. 301 comma secondo ter, essere preceduto dall'interrogatorio dell'imputato solo qualora i reati per cui si procede siano diversi sia da quelli previsti dall'art. 407 comma secondo lett. a), numeri da 1 a 6 c.p.p., sia da quelli che di per sè richiedono indagini particolarmente complesse per la molteplicità dei fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone offese. Tale disciplina si giustifica in quanto per i reati che di regola non postulano investigazioni di particolare complessità, l'indagine del giudice è più stringente dovendo egli verificare, nel contraddittorio tra le parti, le ragioni che hanno impedito il compimento, nei termini prefissati, delle indagini per le quali la misura era stata disposta. Del pari risulta razionale l'omessa previsione dell'interrogatorio de quo quando il giudice deve valutare il persistere delle esigenze cautelari nell'ambito di un procedimento concernente fatti reati caratterizzati, in base a criteri oggettivi, dalla complessità delle indagini.

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