Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza breve n. 644 del 2016

ECLI:IT:TARVEN:2016:644SENB

Massima

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Il Comune, nell'esercizio dei propri poteri di tutela della quiete pubblica e privata, può legittimamente disporre la sospensione temporanea della diffusione di musica amplificata in un pubblico esercizio, in caso di reiterata violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento comunale sulle attività rumorose, anche in presenza di disturbo alla quiete pubblica causato dal comportamento rumoroso degli avventori del locale, senza che tale misura possa ritenersi sproporzionata o in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il regolamento comunale, adottato in attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, che impone all'esercente di vigilare sui frequentatori del pubblico esercizio e di richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine in caso di necessità, è legittimo in quanto finalizzato a contenere gli effetti negativi provocati dal rumore antropico degli avventori sulla tranquillità pubblica e privata. La sospensione della diffusione musicale, in misura proporzionale alle violazioni accertate, rappresenta una sanzione amministrativa più lieve rispetto al potere di riduzione dell'orario di apertura riconosciuto al Comune, e risulta adeguata e proporzionata agli interessi coinvolti, perseguendo finalità di deterrenza.

Sentenza completa

N. 00172/2016
REG.RIC.

N. 00644/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00172/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2016, proposto da:
D'((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), domiciliato presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Comune di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), Giovanni R. Caineri, domiciliato presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

per l'annullamento

dell'ordinanza del dirigente della Direzione Ambientale in data 25.1.2016 di "sospensione della riproduzione musicale"; in applicazione del Regolamento Comunale per la dis…

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