Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5485 del 16 novembre 1996

ECLI:IT:CASS:1996:5485PEN

Massima

Massima ufficiale
E` inammissibile il ricorso per cassazione avente come unico motivo la riproposizione di una questione di legittimita` costituzionale ritenuta manifestamente infondata dal giudice di merito, in quanto, assumendo la questione di legittimita` costituzionale di una norma la caratteristica di pregiudizialita` rispetto al procedimento in cui deve essere applicata, per sottintendere un rapporto di strumentalita` tra la sua soluzione e quella relativa alla dipendente questione di merito, la medesima diventa irrilevante, nel giudizio di cassazione, in mancanza di contemporanea impugnativa del capo e del punto della sentenza di merito regolato dalla norma di riferimento, sui quali il giudice di legittimita` non e` chiamato a giudicare.    contraria:Sen 04/07/1991 2832 sez 1 Pen

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