Cassazione penale Sez. I sentenza n. 593 del 16 gennaio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:593PEN

Massima

Massima ufficiale
Il criterio distintivo del delitto di associazione a delinquere rispetto al concorso di persone e, in specie, nel reato continuato, consiste essenzialmente nel carattere dello stesso accordo criminoso, il quale, nel concorso di persone, avviene in maniera occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reato determinati, eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso che tutti li comprenda e li prevede, con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni pericolo o motivo di allarme sociale. Nell'associazione per delinquere, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso da parte di tre o più persone, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra gli autori, ciascuno dei quali ha la consapevolezza costante di essere associato all'attuazione del programma criminoso anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.

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