Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1633 del 24 febbraio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1633PEN

Massima

Massima ufficiale
Il delitto di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario si distingue da quello di estorsione per il diverso modo in cui viene prospettato il danno. Si ha infatti truffa aggravata quando il danno viene prospettato non come certo e sicuro, ma soltanto possibile ed eventuale e non mai proveniente direttamente o indirettamente dall'imputato, giacché in tal caso l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina nell'azione od omissione versando in stato di errore. Si ha invece estorsione quando il danno è prospettato come certo e sicuro ad opera del reo.

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