Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 922 del 2013

ECLI:IT:TARMI:2013:922SENT

Massima

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La determinazione dei criteri per la riassegnazione dei posteggi in un mercato comunale a seguito di lavori di ristrutturazione dell'area rientra nella potestà pianificatoria del Comune, il quale gode di un margine di discrezionalità nel definire tali criteri, nel rispetto dei principi generali. In particolare, il Comune può legittimamente: 1) Prevedere che la valutazione dell'anzianità di presenza effettiva sul singolo posteggio sia limitata al quinquennio precedente, in considerazione delle difficoltà probatorie legate alla distruzione dei registri in precedenti eventi alluvionali. Tale scelta è ragionevole al fine di garantire certezza e trasparenza nel procedimento di riassegnazione, evitando il ricorso a elementi aleatori e presuntivi. 2) Limitare la rilevanza dell'anzianità di presenza complessiva sul mercato al decennio precedente, in coerenza con la durata legale delle concessioni dei posteggi e con l'assenza di criteri certi per dimostrare una presenza più risalente, considerato che l'obbligo di rilevazione delle presenze è sorto solo con l'entrata in vigore della normativa regionale di settore. 3) Non ripristinare necessariamente le medesime postazioni originarie, qualora le modifiche apportate all'area a seguito dei lavori di ristrutturazione non lo consentano per ragioni di sicurezza e di ottimizzazione degli spazi, imponendo pertanto una riassegnazione complessiva dei posteggi secondo i criteri predefiniti. Tali scelte rientrano nella discrezionalità del Comune, nel rispetto dei principi generali, e non possono essere censurate in sede giurisdizionale ove risultino adeguatamente motivate e ragionevoli.

Sentenza completa

N. 00998/2011
REG.RIC.

N. 00922/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00998/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 998 del 2011, proposto da:
Fratelli Musolino del Conte S.a.s., Bavutti S.n.c. di Roberta e Anna, Cristian Fabriano, Giovanni Costanzo, Flavio Di Catanzaro, Paolo Capelli, Giorgio Terruzzi, Danila Sala, Alberto Castellucci, Roberto Voso, Paola Versi, Giovanni Costanzo, Lorenz di Martinelli Norberto & C. S.n.c., Ruggero Di Lernia, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Bonatti e Lorella Fumarola, con domicilio eletto presso il primo in Milano, via Podgora, 3

contro

Comune di Monza in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari nel cui studio i…

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