Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5608 del 14 giugno 1984

ECLI:IT:CASS:1984:5608PEN

Massima

Massima ufficiale
La causa di inammissibilità della impugnazione, che non è soggetta a sanatoria, non rilevata dal giudice d'appello, deve essere rilevata anche d'ufficio dalla corte di cassazione, la quale, ai sensi degli artt. 539 n.. 8 e 540 cod. proc. pen. deve annullare senza rinvio la sentenza di appello ed ordinare l'esecuzione di quella di primo grado. (Fattispecie in tema di appello avverso la sentenza della corte di assise, che ha giudicato ai sensi dell'art.. 435 comma secondo cod. proc. pen. del reato di falsa testimonianza di competenza del pretore, soggetta soltanto a ricorso per cassazione).

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