Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12326 del 22 novembre 1980

ECLI:IT:CASS:1980:12326PEN

Massima

Massima ufficiale
Il procedimento per falsa testimonianza non costituisce una questione pregiudiziale rispetto al procedimento principale, come tale disciplinata dallo art. 18 Cod. proc. pen.. i rapporti tra i due procedimenti sono, invece, regolati dall'art. 458 stesso codice, che attribuisce al giudice il potere discrezionale di attendere o meno il giudizio sulla falsa testimonianza; e ciò, in quanto il giudicato relativo al procedimento per falsa testimonianza non vincola il giudizio relativo al procedimento principale, stante la assoluta libertà di convincimento del giudice penale. Inoltre, la sospensione del procedimento principale, secondo la previsione dell'art. 458 citato, può essere adottata soltanto quando si proceda contro il falso testimone ad iniziativa del giudice del dibattimento.

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