Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5264 del 30 aprile 1988

ECLI:IT:CASS:1988:5264PEN

Massima

Massima ufficiale
Le ipotesi delittuose previste dai primi quattro articoli della legge 2 ottobre 1967, n. 895 possono trovare applicazione solo quando si tratti di esplosivo che, per qualita` e quantita`, presenti micidialita` equiparabile alle armi da guerra. le indicate disposizioni di legge si pongono come norme speciali rispetto alle analoghe ipotesi, previste come reati contravvenzionali dal codice penale, che devono trovare applicazione tutte le volte che l'esplosivo manchi di tale caratteristica. l'accertamento della pericolosita` e` un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la suprema corte ha rilevato che la corte di merito, pur fondando la propria decisione su argomentazioni del tutto erronee circa la normativa applicabile in materia di esplosivi, aveva esattamente configurato, quale violazione dell'art. 1 legge n. 895 del 1967, la detenzione di polvere da sparo suscettibile di diversa utilizzazione, avente il requisito della micidialita` in relazione al quantitativo e alla cui potenzialita` lesiva la corte di merito aveva fatto chiaro riferimento).   conforme: Sen 17/09/1987 9840 sez 1 Pen

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