Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5999 del 13 maggio 1980
ECLI:IT:CASS:1980:5999PEN
Massima
Massima ufficiale
Ai sensi dell'art 515 comma terzo cod proc pen il giudice di appello può mutare la qualificazione giuridica del fatto in senso più grave, escludendo l'applicazione dell'amnistia anche se appellante è il solo imputato, quando l'impugnazione investa uno degli elementi inerenti al fatto-reato, vale a dire quando l'imputato contesti che il fatto integri gli estremi del reato ritenuto dal primo giudice. Se invece l'imputato impugna la sentenza per motivi di merito il giudice di secondo grado non può provvedere a tale modifica e conseguentemente, se non ricorrono i presupposti deve applicare l'amnistia.
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