Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 295 del 18 gennaio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:295CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, i criteri di riparto della giurisdizione fissati dagli artt. 1 e 2 della legge 23 dicembre 1966 n. . 1147, non modificati dall'art. . 6 della legge 6 dicembre 1971 n. . 1034 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in forza dei quali spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie sulla eleggibilità e decadenza, mentre restano devolute al giudice amministrativo quelle inerenti alle operazioni elettorali, manifestamente non si pongono in contrasto con gli artt. 3,24 e 51 della costituzione, atteso che la suddetta ripartizione viene a coincidere con la diversità della natura e consistenza delle posizioni soggettive rispettivamente dedotte nelle une e nelle altre controversie (diritti soggettivi ed interessi legittimi).

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