Cassazione penale Sez. I sentenza n. 43227 del 8 novembre 2012

ECLI:IT:CASS:2012:43227PEN

Massima

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La rinuncia all'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale, effettuata ai sensi dell'art. 589 c.p.p., determina l'inammissibilità del relativo ricorso per cassazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma congrua alla cassa delle ammende. Tale principio trova applicazione indipendentemente dalla natura del provvedimento impugnato e dalla posizione processuale dell'interessato, in quanto l'istituto della rinuncia all'impugnazione costituisce una facoltà riconosciuta all'imputato o ad altro soggetto legittimato, il cui esercizio determina l'estinzione del relativo procedimento. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione a seguito di rinuncia rappresenta pertanto una conseguenza necessaria e automatica, non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice, il quale è tenuto a prendere atto dell'intervenuta rinuncia e a pronunciare la relativa declaratoria. Tale principio si applica altresì nei casi in cui la rinuncia intervenga successivamente alla proposizione del ricorso, in quanto l'esercizio di tale facoltà da parte del legittimato determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione, indipendentemente dallo stato del procedimento. La condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende costituisce infine una sanzione accessoria connessa alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, la cui applicazione è prevista dalla legge a prescindere dalle ragioni che hanno determinato l'inammissibilità stessa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere

Dott. BONI Monica - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) RINUNCIANTE N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 2422/2011 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 08/02/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

sentite le conclusioni del PG Dott. ((omissis)) il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso per rinuncia.

RITENUTO IN FATTO

- che (OMISSIS), per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per…

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