Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4337 del 1 febbraio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:4337PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputata Tu.Be. avverso la sentenza di conferma della condanna per i reati di tentato furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione, afferma che la nuova disciplina introdotta dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - che prevede, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, il deposito di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato dopo la pronuncia della sentenza, nel caso di procedimento celebrato in sua assenza - è costituzionalmente legittima. La Corte rileva che tale previsione normativa, introdotta in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge n. 134/2021, persegue il legittimo scopo di garantire che le impugnazioni siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata dell'imputato, evitando la celebrazione di un giudizio di impugnazione nella potenziale inconsapevolezza della pendenza dello stesso in capo all'imputato assente. La Corte evidenzia che tale disciplina non comporta un'indebita restrizione della facoltà di impugnazione, in quanto il legislatore ha previsto adeguate tutele compensative, quali l'ampliamento dei termini per proporre l'impugnazione e la possibilità di restituzione in termini per l'imputato che dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto impugnare senza sua colpa. Inoltre, la Corte sottolinea che l'onere di dichiarare o eleggere domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, previsto dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., si coordina con le nuove disposizioni in materia di notificazioni, risultando ragionevole e logico nell'ottica di garantire la conoscenza effettiva dell'imputato circa la pendenza del procedimento di impugnazione. In conclusione, la Corte ritiene che le norme censurate non contrastino con i principi costituzionali invocati, in quanto espressione di una legittima scelta discrezionale del legislatore, volta a selezionare in entrata le impugnazioni e a garantire la consapevolezza dell'imputato circa la pendenza del giudizio di gravame.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere

Dott. MARI Attilio - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Tu.Be. (Omissis) nato il (Omissis)
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria scritta del P.G., che ha concluso perla dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta la successiva memoria depositata dalla difesa dell'imputata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa il 14/04/2021 dal GUP presso il Tribunal…

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