Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1145 del 7 luglio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:1145PEN

Massima

Massima ufficiale
Dal sistema del codice non è ricavabile un generale divieto di reiterazione di provvedimenti cautelari, al di fuori del principio del "ne bis in idem". Questo tuttavia ricorre solo quando il giudice debba riprendere in esame quegli stessi presupposti della misura che siano stati sottoposti a valutazione in sede di gravame e ritenuti insussistenti, insufficienti o invalidi, e non quando l'efficacia dell'originario provvedimento sia derivata da sopravvenute condizioni estrinseche, come, nella specie, da irregolarità nella procedura del riesame, le quali non debbono formare oggetto di valutazione in sede di emissione della nuova misura, che dovrà ispirarsi esclusivamente alla verifica dei requisiti di cui all'art. 273, 274 e 275 cod. proc. PEN..

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