Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3199 del 4 luglio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:3199CIV

Massima

Massima ufficiale
Nei riguardi del cittadino elettore, che impugni il risultato delle elezioni amministrative, e poi veda ritardare la decisione, in relazione al regolamento preventivo di giurisdizione da altri pretestuosamente proposto a fini dilatori, non puo` negarsi il verificarsi di un danno risarcibile, ai sensi dell'art. 96 primo comma c. p.c., essendo tale danno identificabile, pur in difetto di una posizione di diritto soggettivo suscettibile di essere incisa da detto ritardo, nei maggiori oneri provocati con riguardo alla impugnativa, per cui era legittimato, dalla temeraria iniziativa processuale della controparte.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.