Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29852 del 3 luglio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:29852PEN

Massima

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Il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. si configura quando l'agente, con coscienza e volontà, compie atti idonei, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle sue intenzioni ulteriori, purché egli sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" della condotta posta in essere. L'elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, senza che sia necessario che l'atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell'agente o che rilevino eventuali fini ulteriori, come di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale, perseguiti dal medesimo. Pertanto, il toccamento dei glutei della vittima, anche se effettuato in modo subitaneo e senza ulteriori comportamenti di contorno, integra il reato di violenza sessuale, in quanto atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, indipendentemente dalle intenzioni dell'agente, purché egli sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" della condotta. La circostanza che la persona offesa abbia fornito versioni parzialmente difformi dell'accaduto non esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, atteso che il nucleo materiale dell'episodio non è mai mutato, essendo stata la vittima costante nel riferire la stretta subita sui glutei. Inoltre, l'ammissione da parte dell'imputato di aver compiuto un atto "scherzoso" conferma la piena volontarietà della condotta, che non può essere parificata a un toccamento fuggevole e sbadato. Infine, la concessione delle attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena, è adeguatamente motivata dal giudice di merito in relazione all'esigenza di approntare un trattamento sanzionatorio proporzionato all'entità del fatto, senza che sussista alcun vizio di motivazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo - Presidente

Dott. CERRONI Claudio - rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/02/2016 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ((omissis));
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. ((omissis)), che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN …

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