Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3433 del 8 aprile 1993

ECLI:IT:CASS:1993:3433PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 593 comma terzo cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, dedotta nella parte in cui dispone l'inappellabilita` delle sentenze di condanna per contravvenzioni per le quali e` stata applicata la sola pena dell'ammenda nelle fattispecie in cui e` prevista la pena alternativa. Infatti, a differenza di quanto e` avvenuto per il diritto al ricorso per cassazione, il diritto all'appello non e` stato direttamente costituzionalizzato, sicche` esso non puo` ritenersi indirettamente imposto ne` dall'art. 24 Cost. ne` tanto meno dall'art. 27 (erroneamente invocato); ne` la suddetta limitazione all'appello confligge col principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 Cost., poiche`, senza violare tale norma, il legislatore puo` ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato il contravventore alla sola pena dell'ammenda e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena dell'arresto: la diversita` di trattamento e` evidentemente giustificata dalla diversa valutazione giudiziaria della gravita` del reato.

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