Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 1816 del 2012

ECLI:IT:TARBS:2012:1816SENT

Massima

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Il Comune può legittimamente negare l'autorizzazione per l'installazione di un impianto pubblicitario quando, a seguito di una valutazione discrezionale, ritenga che esso possa interferire con la sicurezza della circolazione stradale e la tutela del decoro urbano, prevalendo tali interessi pubblici sull'iniziativa economica privata. Il Comune, nell'esercizio della propria competenza, può coinvolgere la Commissione edilizia per valutare la compatibilità urbanistica e ambientale dell'impianto, anche in presenza di precedenti autorizzazioni rilasciate in epoca antecedente all'entrata in vigore del nuovo quadro normativo di settore. Ciò in quanto il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di cartelli pubblicitari non corrisponde ad un permesso di costruire, ma richiede una valutazione complessiva della compatibilità dell'impianto con le esigenze di sicurezza stradale e di tutela del territorio. Il decorso di un lungo periodo di tempo dall'originario rilascio dell'autorizzazione non preclude all'amministrazione di rivalutare la compatibilità dell'impianto con il mutato contesto normativo e fattuale, prevalendo le esigenze di tutela della sicurezza e del decoro urbano sull'affidamento maturato dal privato. Pertanto, il Comune può legittimamente negare il rinnovo dell'autorizzazione quando ritenga che l'impianto, per le sue dimensioni e collocazione, possa costituire un pericolo per la circolazione stradale e un pregiudizio per il contesto ambientale circostante.

Sentenza completa

N. 01181/2000
REG.RIC.

N. 01816/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01181/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2000, proposto da:
Carminati Allestimenti Srl, rappresentata e difesa dall’avv.to Ermanno Masseroni, con domicilio ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Carlo Zima n. 3;

contro

Comune di Bergamo, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Gritti, con domicilio ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Carlo Zima n. 3;

per l'annullamento

- DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI IN DATA 17/7/2000, DI REIEZIONE SULL’ISTANZA DI ISTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PUBBLICITARIO IN VIA AUTOSTRADA/DELL…

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