Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 428 del 25 gennaio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:428CIV

Massima

Massima ufficiale
Le controversie, inerenti all'elezione di un ingegnere a componente del comitato della cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, spettano alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attengono a posizioni di diritto soggettivo, non a quella del consiglio nazionale degli ingegneri, considerato che l'art. 8 della legge 4 marzo 1958 n. 179, istitutiva di detta cassa, rinvia alla disciplina delle elezioni dei consigli degli ordini professionali (artt. 2 e segg. del d.l.l. 23 novembre 1944 n. 382) con riguardo alle modalita` del procedimento elettorale, non anche alle speciali attribuzioni giurisdizionali assegnate, per tali elezioni professionali, al suddetto consiglio nazionale.   conforme:

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